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Presidenti di seggio e Scrutatori: modalità per la presentazione della domanda di inserimento nei rispettivi albi

L'Ufficio Elettorale rende noto che il 31 ottobre 2025 scade il termine per la presentazione della domanda di inserimento nell’Albo dei Presidenti di Seggio. La nomina è fatta dalla Corte d’Appello tra gli iscritti all’Albo.
Allo stesso modo il 30 novembre 2025 scade il termine per la presentazione della domanda di inserimento nell’Albo Comunale degli Scrutatori.
Data:
Mercoledì, 24 Settembre 2025
Presidenti di seggio e Scrutatori: modalità per la presentazione della domanda di inserimento nei rispettivi albi

Descrizione

L'Ufficio Elettorale rende noto che il 31 ottobre 2025 scade il termine per la presentazione della domanda di inserimento nell’Albo dei Presidenti di Seggio. La nomina è fatta dalla Corte d’Appello tra gli iscritti all’Albo.

L’iscrizione nell’Albo è subordinata al possesso dei seguenti REQUISITI:

  • essere elettore del Comune di Canosio;
  • possedere almeno il diploma di istruzione secondaria di secondo grado
  • non aver superato il 75° anno di età;
  • esercitare una professione NON incompatibile. Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 38 del D.P.R. 30/03/1957, n. 361 e 23 del D.P.R. 16/5/1960 n. 570, sono esclusi infatti: i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; li appartenenti alle Forze Armate in servizio; i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.


Allo stesso modo il 30 novembre 2025 scade il termine per la presentazione della domanda di inserimento nell’Albo Comunale degli Scrutatori.

L’iscrizione nell’Albo è subordinata al possesso dei seguenti REQUISITI:

  • essere elettore del Comune di Canosio;
  • possedere almeno il diploma della scuola dell’obbligo;
  • non aver superato il 75° anno di età;
  • esercitare una professione NON incompatibile. Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 38 del D.P.R. 30/03/1957, n. 361 e 23 del D.P.R. 16/5/1960 n. 570 sono esclusi infatti: i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

Per ulteriori informazioni e per richiedere i moduli relativi alla domanda è possibile contattare gli uffici comunali.


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A cura di

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Ultimo aggiornamento

24/09/2025 12:44




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